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  • Lunedì 12 Settembre 2011 09:53
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    Normativa/Normative Varie

    iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione

    DECRETO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA n. 145 del 06/07/2011

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      MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
    DECRETO 6 luglio 2011 , n. 145

    Regolamento recante modifica al decreto del Ministro della  giustizia
    18 ottobre 2010, n. 180, sulla determinazione  dei  criteri  e  delle
    modalita' di iscrizione e tenuta  del  registro  degli  organismi  di
    mediazione e dell'elenco dei formatori  per  la  mediazione,  nonche'
    sull'approvazione delle indennita' spettanti agli organismi, ai sensi
    dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010. (11G0187) , in G.U.R.I. del 25 agosto 2011, n. 197
    

     
                         IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
     
                              di concerto con   
     
                    IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
     
      Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
      Visto l'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo  2010,  n.  28,
    recante attuazione dell'articolo 60 della legge 18  giugno  2009,  n.
    69, in materia di mediazione  finalizzata  alla  conciliazione  delle
    controversie civili e commerciali; 
      Udito il parere n. 2228/2011 del Consiglio di Stato, espresso dalla
    Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9  giugno
    2011; 
      Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio  dei  Ministri
    in  data  21  giugno  2011,  e  la  successiva  comunicazione   della
    Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 28 giugno 2011; 
     
                                 A d o t t a 
     
                          il seguente regolamento:  
     
                                   Art. 1 
     
                 Modifiche agli articoli 3 e 17 del decreto 
            del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180 
     
      1.  All'articolo  3,  comma  2,  del  decreto  del  Ministro  della
    giustizia 18  ottobre  2010,  n.  180,  sono  apportate  le  seguenti
    modificazioni: 
        a) nel primo periodo, dopo le  parole:  «ovvero  persona  da  lui
    delegata  con  qualifica  dirigenziale»,   e   prima   delle   parole
    «nell'ambito della direzione generale», sono aggiunte le seguenti: «o
    con qualifica di magistrato»; 
        b) dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente:  «Il  direttore
    generale della giustizia civile, al fine di esercitare la  vigilanza,
    si  puo'  avvalere  dell'Ispettorato  generale  del  Ministero  della
    giustizia.». 
      2. All'articolo  17,  comma  2,  del  decreto  del  Ministro  della
    giustizia 18  ottobre  2010,  n.  180,  sono  apportate  le  seguenti
    modificazioni: 
        a) nel primo periodo, dopo le  parole:  «ovvero  persona  da  lui
    delegata  con  qualifica  dirigenziale»,   e   prima   delle   parole
    «nell'ambito della direzione generale», sono aggiunte le seguenti: «o
    con qualifica di magistrato»; 
        b) dopo il primo periodo, e' aggiunto il  seguente  periodo:  «Il
    direttore generale della giustizia civile, al fine di  esercitare  la
    vigilanza, si puo' avvalere dell'Ispettorato generale  del  Ministero
    della giustizia.». 
    
            
          
                                   Art. 2 
     
                    Modifiche all'articolo 4 del decreto 
            del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180 
     
      1.  All'articolo  4,  comma  3,  del  decreto  del  Ministro  della
    giustizia 18  ottobre  2010,  n.  180,  sono  apportate  le  seguenti
    modificazioni: 
        a) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b)  il  possesso,
    da parte  dei  mediatori,  di  una  specifica  formazione  e  di  uno
    specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di
    formazione in base all'articolo 18,  nonche'  la  partecipazione,  da
    parte dei mediatori, nel biennio  di  aggiornamento  e  in  forma  di
    tirocinio assistito, ad almeno venti casi di mediazione svolti presso
    organismi iscritti;». 
    
            
          
                                   Art. 3 
     
    Modifiche all'articolo 7 del decreto del Ministro della giustizia  18
                            ottobre 2010, n. 180 
     
      1.  All'articolo  7,  comma  5,  del  decreto  del  Ministro  della
    giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, dopo la lettera c)  sono  aggiunte
    le seguenti: 
        a) «d) che, nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, del  decreto
    legislativo, il mediatore svolge  l'incontro  con  la  parte  istante
    anche in mancanza di adesione della parte chiamata in  mediazione,  e
    la segreteria dell'organismo puo' rilasciare attestato di conclusione
    del procedimento solo all'esito del verbale di mancata partecipazione
    della  medesima  parte  chiamata  e  mancato  accordo,  formato   dal
    mediatore  ai  sensi  dell'articolo  11,   comma   4,   del   decreto
    legislativo;»; 
        b) «e) criteri inderogabili per l'assegnazione  degli  affari  di
    mediazione predeterminati e  rispettosi  della  specifica  competenza
    professionale del mediatore designato, desunta anche dalla  tipologia
    di laurea universitaria posseduta.». 
    
            
          
                                   Art. 4 
     
    Modifiche all'articolo 8 del decreto del Ministro della giustizia  18
                            ottobre 2010, n. 180 
     
      1. All'articolo 8 del  decreto  del  Ministro  della  giustizia  18
    ottobre 2010, n. 180, e' aggiunto, in fine, il  seguente  comma:  «4.
    L'organismo iscritto  e'  obbligato  a  consentire,  gratuitamente  e
    disciplinandolo nel proprio regolamento, il  tirocinio  assistito  di
    cui all'articolo 4, comma 3, lettera b)». 
    
            
          
                                   Art. 5 
     
                    Modifiche all'articolo 16 del decreto 
            del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180 
     
      1. All'articolo 16 del decreto  del  Ministro  della  giustizia  18
    ottobre 2010, n. 180, sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) al comma 4, lettera b), le parole «un quinto» sono  sostituite
    dalle seguenti: «un quarto»; 
        b) al comma 4, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «nelle
    materie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, deve
    essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e  della  meta'
    per i restanti, salva la riduzione  prevista  dalla  lettera  e)  del
    presente comma, e non si  applica  alcun  altro  aumento  tra  quelli
    previsti dal presente articolo a eccezione di quello  previsto  dalla
    lettera b) del presente comma»; 
        c) al comma 4, lettera e), le parole «deve essere ridotto  di  un
    terzo» sono sostituite dalle seguenti: «deve essere  ridotto  a  euro
    quaranta per il primo scaglione e ad euro  cinquanta  per  tutti  gli
    altri scaglioni, ferma restando l'applicazione della lettera  c)  del
    presente comma»; 
        d) il comma 8 e' sostituito  dal  seguente:  «Qualora  il  valore
    risulti  indeterminato,  indeterminabile,  o  vi  sia  una   notevole
    divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore  di
    riferimento, sino al limite di  euro  250.000,  e  lo  comunica  alle
    parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di  mediazione  il
    valore risulta diverso, l'importo dell'indennita' e'  dovuto  secondo
    il corrispondente scaglione di riferimento.»; 
        e) al comma 9, e' aggiunto  in  fine  il  seguente  periodo:  «Il
    regolamento  di  procedura  dell'organismo  puo'  prevedere  che   le
    indennita' debbano essere corrisposte per intero prima  del  rilascio
    del  verbale  di  accordo  di  cui  all'articolo   11   del   decreto
    legislativo. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma
    1, del decreto legislativo, l'organismo e il  mediatore  non  possono
    rifiutarsi di svolgere la mediazione.»; 
        f) dopo il comma 13 e' aggiunto il  seguente:  «14.  Gli  importi
    minimi delle indennita' per ciascun scaglione  di  riferimento,  come
    determinati a norma della tabella A  allegata  al  presente  decreto,
    sono derogabili.». 
    
            
          
                                   Art. 6 
     
                    Modifiche all'articolo 20 del decreto 
            del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180 
     
      1. All'articolo 20 del decreto  del  Ministro  della  giustizia  18
    ottobre 2010, n. 180, sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) al comma 1, dopo le parole «il  responsabile»  e  prima  delle
    parole «verifica il possesso», sono inserite  le  seguenti:  «,  dopo
    aver provveduto all'iscrizione di cui al periodo precedente,»; 
        b) al comma 2, le  parole  «sei  mesi»,  ovunque  presenti,  sono
    sostituite con le seguenti: «dodici mesi»; 
        c) al comma 3, dopo le parole «il  responsabile»  e  prima  delle
    parole «verifica il possesso», sono inserite  le  seguenti:  «,  dopo
    aver provveduto all'iscrizione di cui al periodo precedente,»; 
        d) al comma 4, le  parole  «sei  mesi»,  ovunque  presenti,  sono
    sostituite con le seguenti: «dodici mesi». 
    
            
          
                                   Art. 7 
     
                              Entrata in vigore 
     
      1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
    quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
    Repubblica italiana. 
      Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
    nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
    italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
    osservare. 
        Roma, 6 luglio 2011 
     
                                      Il Ministro della giustizia: Alfano 
     
    Il Ministro dello sviluppo economico: Romani  
     
    Visto, il Guardasigilli: Alfano 
    
    Registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 2011 
    Ministeri istituzionali, registro n. 16, foglio n. 297 
     
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